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da Bioetica n. 1/2000 Decreto del tribunale di LeccoRiunito in Camera di Consiglio nelle persone di: dott. Nicola Laudisio (Presidente), dott. Davide De Giorgio (Giudice), dott. Daniela Marconi (Giudice relatore) ha pronunciato il seguente Decreto Letto il ricorso depositato in data 19/1/1999 da B.E. in qualità di tutore dell'interdetta E.E. ed esaminata la documentazione allegata; visto il parere negativo per contrasto della richiesta con i principi fondamentali dell'ordinamento espresso dal Giudice Tutelare; sentito il Pubblico Ministero; udito il Giudice relatore; rilevato che il ricorrente, tutore e padre dell'interdetta, ricoverata presso una casa di cura in stato vegetativo post traumatico irreversibile, ha richiesto al Tribunale, ai sensi dell'art. 732 CPC, l'autorizzazione a esprimere per conto della figlia il consenso a che, ferma restando la somministrazione dei farmaci per l'epilessia e per la cura del disagio fisico connesso alla mancanza di liquidi, vengano interrotte le cure che consentono al corpo della stessa di protrarre lo stato vegetativo, mediante interruzione dell'alimentazione artificiale; rilevato che, l'umana comprensione per l'esasperazione e il dolore che hanno indotto il genitore istante a ravvisare nella morte l'unica risposta dignitosa alla sofferenza che da anni pervade la vita della figlia, non può esimere il Tribunale dal sottolineare il profondo contrasto della richiesta con i principi fondamentali dell'ordinamento vigente, rispetto ai quali ogni forma di eutanasia appare non altro che un inaccettabile tentativo di giustificazione della tendenza della comunità, incapace di sostenere adeguatamente i singoli costretti a una misura di estrema dedizione nei confronti dei malati nella speranza di guarigione, a trascurare i diritti dei suoi membri più deboli e in particolare di quelli che non siano più nelle condizioni di condurre una vita cosceinte, attiva e produttiva; rilevato che l'art. 2 della Costituzione tutela il diritto alla vita come primo fra tutti i diritti inviolabili dell'uomo, la cui dignità attinge dal valore assoluto della persona e prescinde dalle condizioni anche disperate in cui si esplica la sua esistenza; rilevato che l'indisponibilità del diritto alla vita da parte dello stesso titolare, desumibile dall'art. 579 CPC che incrimina l'omicidio del consenziente, rende inconcepibile la possibilità che un terzo rilasci validamente il consenso alla soppressione di una persona umana incapace di esprimere la propria volontà; rilevato che, nel caso in esame, la sospensione dell'alimentazione artificiale si risolve nella soppressione del malato per omissione nei suoi confronti del più elementare dei doveri di cura e assistenza; ritenuta, pertanto, del tutto evidente l'inammissibilità della richiesta di autorizzazione avanzata dal ricorrente; P. Q. M. dichiara inammissibile il ricorso proposto da B.E., quale tutore dell'interdetta E.E. Lecco 1/3/1999
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